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Statuto

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1°

La "Piscatoris Arguti" è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 del codice di Giuda, avente sede in Genova.

ARTICOLO 2°

Essa si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione dell'arte della Pesca non sportiva e del Cazzeggio. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale (come ad esempio: organizzazione di gare, tornei, corsi di insegnamento, premi, pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonchè con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo, magari con qualche bella gnocca anche di paesi esteri (magari, diconsi magari).

TITOLO II

SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO - SANZIONI DISCIPLINARI.

ARTICOLO 3°

Può essere socio della "Piscatoris Arguti" qualsiasi persona fisica, purchè ben dotata, armata di canna, lenza et artificali, interessata all'arte della pesca, gradita ai cinque soci fondatori.

ARTICOLO 4°

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) ordinari;

b) sostenitori;

c) fondatori.

L’assemblea decide di bicentenaio in bicentenario le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune.

ARTICOLO 5°

Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci ordinari, sostenitori o fondatori, versando la relativa quota. Le domande vengono esaminate ed approvate dall’assemblea, che si riunirà in seduta plenaria d'avanti ad un boccale di birra o buon vino, alla presenza della Musa ispiratrice, la Santa Fiaschetta, gentilmente fornita da Sua Eccellenza El Guerrero.

La delibera dell’assemblea sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro cinquant'anni dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali (forse, vedremo). L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.

ARTICOLO 6°

La qualifica di socio si perde:

- per volontaria rinunzia;

- per grave regolarià nella pesca

- per morosità;

- per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari;

- per morte del socio;

- per rinuncia all'alcolismo

- per eccesso di assenza di cazzeggio

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione (e daglie con stò seno, è n vizio);

ARTICOLO 7°

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al cattivo nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri, soprattutto a tavola e a pesca, è passibile di:

a) richiamo scritto da parte del Presidente;

b) sospensione da uno a tre anni;

c) radiazione.

Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento, contro pagamento di una lauta cauzione che consenta il ristoro dei Soci fondatori almeno per un biennio.

TITOLO III

ORDINAMENTO

ARTICOLO 8°

Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'assemblea dei soci;

b) Il Presidente;

c) Il Segretario - tesoriere;

d) Il Presidente onorario

ARTICOLO 9°

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno. Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno un giro di clessidra. L'Assemblea elegge nel suo seno (sempre prosperoso) un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale, se ci riesce, altrimenti basta la buona volontà, che va sempre premiata. Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei Soci con voto palese, altrimenti detto pacca sulla spalla.

ARTICOLO 10°

Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria, anche senza motivo apparente, basta che non manchi una buona dose di liquidi, rigorosamente alcolici.

ARTICOLO 11°

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci intervenuti e si intende regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, almeno 2 clessidre dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi.

ARTICOLO 12°

L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto,

- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 21, eventuali modifiche dello Statuto;

- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;

- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa

- pesca, mangia e beve

Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti. L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

ARTICOLO 13°

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune (Dio ce ne scampi e liberi), riscuotendo le entrate, sempre che ce ne siano, e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa, diconsi o leggasi alcol e affini che dovono rappresentare almeno il 95% del totale delle uscite, il resto mancia.

ARTICOLO 14°

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal

socio più anziano presente in Assemblea oppure con il meccanismo della sorte (cfr monetina, mano di pocker, botta di culo).

ARTICOLO 15°

Il Segretario - Tesoriere viene nominato dall’Assemblea e scelto fra i propri membri.

Egli, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune, se ci riesce, altrimenti è ammesso operare a “muzzo” (locuzione in gergo Catanese per dire ad occhio o a spanne);

- tiene aggiornato il registro dei soci, anche a mente, sempre che ci riesca;

- redige il verbale, forse e se si ricorda, delle riunioni dell’Assemblea.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 16°

L'anno sociale ha inizio il giorno dell'apertura e termina il giorno della chiusura del calendario di pesca di ogni anno.

ARTICOLO 17°

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e vorrei anche vedere.

ARTICOLO 18°

Il fondo comune è costituito:

a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;

b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni, estorsioni e affini;

c) dalla rendita del fondo sociale, quale?

ARTICOLO 19°

La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Presidente, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci, altrimenti va bene così.


ARTICOLO 20°

Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO V

MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 21°

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci effettivi, siamo cinque, quindi mai. Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e semprechè tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI

VARIE

ARTICOLO 22°

L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione, oppure dal riconoscimento visivo del volto sfatto dell'innegabile stato di ebrezza e confusione.

Per tutti i soci, essa andrà convalidata ogni tanto.

ARTICOLO 23°

Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato Anarchico del Pescatore Bracconiere.

ARTICOLO 24°

L'Associazione è costituita a tempo illimitato. Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno, ma cazzo se lo becco quel pirla lo faccio nuovo. In caso di scioglimento il fondo comune verrà diviso tra i soci, ma manco per sogno, se qualquno si azzarda me lo magno.

ARTICOLO 25°

Il primo atto dell'Associazione dovrà essere l'emanazione del “Regolamento della Gara di pesca alla Sancta Tructa”.

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